F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO ARENSI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO ARENSI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Arensi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS e agli artt. 35 e 38, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 96 delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di intermediazione e, comunque, collegata al trasferimento ed al collocamento di alcuni giocatori dalla società Pro Melegnano alla società Casalmaiocco per la quale risulta tesserato; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi sei; - assunta la memoria difensiva del deferito del 05/10/2009 riaffermata nell’odierna udienza come da separato verbale. Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico il tecnico può svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espletà attività di tecnico; - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico al tecnico è consentito esclusivamente di fornire alle società di appartenenza la propria consulenza di natura tecnica; - nel caso di specie l’attività svolta dal deferito e dallo stesso descritta nella dichiarazione rilasciata in data 11 febraio 2009, nonché nella memoria difensiva, si è spinta, seppur minimamente, oltre i limiti consentiti dalle summenzionate norme giacché ha coinvolto anche società e giocatori diversi da quella di appartenenza del tecnico; - come accertato dalla Commissione Disciplinare territoriale con la delibera del 24.09.2009 non si configura nella specie l’aggravante del tesseramento strumentale e fittizio per eludere le norme relativo al Premio di preparazione P.Q.M. dichiara il sig. ROBERTO ARENSI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/01/2010.
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