F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ENNIO DE FERRARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei E

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ENNIO DE FERRARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. De Ferrari è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, 34, comma 2 e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 38, commi 1 e 4, e 40, comma 2, delle NOIF per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2008/2009 attività quale calciatore per due società senza aver richiesto la necessaria sospensione dall’Albo e per aver assunto la guida tecnica della USD Calvarese prima di formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro. Ritenuto che: - dalle risultanze documentali (cfr. distinte di gara del 22.03.2009 e del 29.03.2009 e emergenze documentali federali) gli addebiti contestati risultano pienamente provati. Infatti, la formalizzazione del tesseramento come allenatore di prima squadra è avvenuta solo in data 15.06.2009. P.Q.M. dichiara il sig. DE FERRARI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 18/04/2010.
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