F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Braglia è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed art. 35,
comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore
della società Taranto Sport srl, nella stagione sportiva 2009/2010, senza formalizzare
regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica di due mesi a decorrere dalla data del primo tesseramento oltre
all’ammenda di 5.000€;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009, riaffermata nell’odierna
udienza come da separato verbale.
Ritenuto che:
- risulta documentalmente comprovata e non contestata, l’attività del deferito in qualità
di allenatore per la società Taranto Sport srl nel corso della stagione sportiva
2009/2010;
- risulta altresì pacificamente che il deferito non è mai stato tesserato per la società
Taranto Sport ne ha mai formulato l’apposita richiesta;
- la normativa di riferimento relativa al tesseramento è quella dettata dall’art. 38 delle
Noif e dall’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Il primo dei citati articoli
stabilisce che i tecnici iscritti negli elenchi devono chiedere il tesseramento, il secondo
attribuisce al Settore Tecnico per delega della Figc la competenza in ordine al
tesseramento dei tecnici; sicché non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui
l’onere del tesseramento ricadrebbe sulla società invece che sul tecnico;
- l’art. 38 delle Noif è infatti chiaro nell’individuare il tecnico quale soggetto onerato
nel richiedere il tesseramento. Dal che deriva, peraltro, la propria diretta responsabilità
in ordine alla scelta di delegare ad altro soggetto (società) ed alla diligenza
nell’eseguire tale obbligo anche se considerata a livello minimo di culpa in vigilando;
- non può d’altronde assumere valore esimente neppure la lettera della Lega Pro dello
01.08.2009, invocata dal deferito, in quanto, ribadito che era onore del deferito
verificare presso il Settore tecnico l’avvenuto tesseramento o quanto meno la
presentazione della relativa domanda, si tratta di autorizzazione provvisoria rilasciata
sull’erroneo presupposto dell’avvenuto deposito della relativa richiesta presso il
Settore tecnico;
- considerata la buona fede del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. PIERO BRAGLIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
18/02/2010.
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