F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di PIERO BRAGLIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Braglia è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore della società Taranto Sport srl, nella stagione sportiva 2009/2010, senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di due mesi a decorrere dalla data del primo tesseramento oltre all’ammenda di 5.000€; - assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009, riaffermata nell’odierna udienza come da separato verbale. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovata e non contestata, l’attività del deferito in qualità di allenatore per la società Taranto Sport srl nel corso della stagione sportiva 2009/2010; - risulta altresì pacificamente che il deferito non è mai stato tesserato per la società Taranto Sport ne ha mai formulato l’apposita richiesta; - la normativa di riferimento relativa al tesseramento è quella dettata dall’art. 38 delle Noif e dall’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Il primo dei citati articoli stabilisce che i tecnici iscritti negli elenchi devono chiedere il tesseramento, il secondo attribuisce al Settore Tecnico per delega della Figc la competenza in ordine al tesseramento dei tecnici; sicché non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui l’onere del tesseramento ricadrebbe sulla società invece che sul tecnico; - l’art. 38 delle Noif è infatti chiaro nell’individuare il tecnico quale soggetto onerato nel richiedere il tesseramento. Dal che deriva, peraltro, la propria diretta responsabilità in ordine alla scelta di delegare ad altro soggetto (società) ed alla diligenza nell’eseguire tale obbligo anche se considerata a livello minimo di culpa in vigilando; - non può d’altronde assumere valore esimente neppure la lettera della Lega Pro dello 01.08.2009, invocata dal deferito, in quanto, ribadito che era onore del deferito verificare presso il Settore tecnico l’avvenuto tesseramento o quanto meno la presentazione della relativa domanda, si tratta di autorizzazione provvisoria rilasciata sull’erroneo presupposto dell’avvenuto deposito della relativa richiesta presso il Settore tecnico; - considerata la buona fede del deferito P.Q.M. dichiara il sig. PIERO BRAGLIA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 18/02/2010.
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