F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Pian

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di LUIGI GRASSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Grasso è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Acireale calcio a 5, senza formalizzare regolare tesseramento; - assunta la memoria difensiva del deferito del 20/02/2010; - visto l’odierno verbale di udienza Ritenuto che: - nella memoria difensiva del deferito viene preliminarmente eccepito di non aver mai ricevuto notifica dalla Procura Federale del provvedimento di deferimento; - all’odierna udienza la Procura Federale non è stata in effetti in grado di produrre la cartolina di ritorno della raccomandata AR del 19/12/2009 a firma del delegato sostituto Procuratore Federale contenente la motivazione del deferimento del sig. Luigi Grasso; - tale mancanza, in ossequio alla illuminante decisione della Corte di Giustizia Federale Sez. 4°, 1° Collegio su ricorso del sig. Igor Bric, di cui al CU n. 058/CGF (2009/2010), impone la necessità di acquisire agli atti il sopraddetto avviso di ricevimento ai fini del decidere; - infatti la CGF, nella sua fondamentale decisione sopra richiamata, attentamente comparando le esigenze di celerità ed economia dei procedimenti disciplinari con i consolidati principi in punto di onere probatorio, anche alla luce della Legge 241/1990 e ss mm ii applicabile nell’ambito della Giustizia domestica della FIGC, ha ritenuto di porre a carico degli organi federali l’onere della prova del mancato ricevimento da parte dell’interessato degli atti di deferimento e/o delle decisioni di colpevolezza, non essendo applicabile alcuna presunzione di conoscenza; - di talché è necessario verificare se l’assunto del sig. Grasso sia coonestato da elementi di fondatezza e cioè sia provato che il deferimento a lui inviato tramite la raccomandata AR del 18/12/2009 della Procura Federale non sia mai pervenuta con conseguente vanificazione della clausola di garanzia richiesta dall’art. 38, comma 7, CGS; - in un quadro probatorio così claudicante intende porre rimedio questa Commissione richiedendo alla Procura Federale la dimostrazione che il deferimento inviato al sig. Grasso è stato da questi effettivamente ricevuto; - infatti, anche nella fattispecie, secondo i granitici principi posti dalla CGS nella sopra richiamata sua decisione cui non può che aderirsi, acquista discriminante significazione la condotta del deferito, il quale non sarebbe stato così sprovveduto dal formulare preliminarmente l’eccezione di nullità del deferimento se davvero avesse ricevuto il relativo provvedimento della Procura Federale del 19/12/2009; P.Q.M. ORDINA alla Procura Federale di depositare presso la Segreteria di questa Commissione Disciplinare ST, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, l’avviso di ricevimento da parte del sig. LUIGI GRASSO della raccomandata AR in data 19/12/2009 a firma del delegato Sostituto Procuratore Federale Avv. Carlo Fabbri contenente le motivazioni del deferimento e rinvia l’udienza di discussione a nuovo ruolo.
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