F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di PAOLO TRINGALI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Pia

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di PAOLO TRINGALI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Tringali è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, nella stagione sportiva 2008/2009, attività di allenatore della Società ASD Rinascitanetina 2008, non formalizzando regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/04/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 22/12/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati da quanto depositato in atti dalla Procura Federale (distinte di gara e schede di tesseramento); - tra l’altro non risulta fondata l’osservazione dell’incolpato che con il versamento della quota dell’iscrizione al corso di allenatore di base tenuto nel dicembre 2007 il medesimo abbia anche assolto il pagamento della quota di iscrizione all’Albo tecnici, essendo la circostanza espressamente esclusa risulta da relativo Bando. P.Q.M. dichiara il sig. PAOLO TRINGALI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
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