F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO BATTIATO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. P
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO BATTIATO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Battiato è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del
Settore Tecnico, e a quanto previsto dall’art. 42, comma 1 e 2, del Regolamento LND e
all’art. 30 dello Statuto Federale per aver sottoscritto con la società Pol. Adrano Calcio,
nella stagione sportiva 2007/2008, un accordo economico di importo e con un numero
di rate superiori a quanto previsto dagli accordi fra AIAC e LND e per aver adito la
giustizia ordinaria eludendo il vincolo della giustizia sportiva federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 31/10/2010;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/02/2010.
Ritenuto che:
- in relazione alla contestazione relativa alla sottoscrizione di un accordo economico
superiore sia per importo sia per numero di rate a quanto previsto dall’accordo AIAC
– LND di cui al CU n.1/2007 risulta documentalmente comprovata la responsabilità
del deferito che ha pattuito un corrispettivo di 8.000€ superiore a quello consentito nel
mentre il numero di rate, pari a 10, risulta conforme all’accordo all’epoca vigente;
- che è altresì comprovata la responsabilità del deferito per aver, senza la prescritta
preventiva autorizzazione della FIGC, adito l’A.G.O. nei confronti della Polisportiva
Adrano Calcio per l’ottenimento del pagamento del corrispettivo di cui sopra
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO BATTIATO responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/10/2010.
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