F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di RAFFAELE DI NAPOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 87 del 04 marzo 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di RAFFAELE DI NAPOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Pezzano. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Di Napoli è stato deferito per dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 37, punto 1 Ab, ed in relazione all’art. 25, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, quale allenatore di base, svolto attività di allenatore in seconda della società professionistica Fbc Empoli Spa, nella stagione sportiva 2009/2010, mansione riservata a tecnici con abilitazione di categoria superiore, come previsto dalla normativa di riferimento del Regolamento del Settore Tecnico; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 15/03/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 24/02/2010. Ritenuto che: - risulta documentalmente comprovato dalla difesa del deferito che questo è inquadrato nei ruoli della società Empoli Calcio quale collaboratore della Prima squadra nel mentre allenatore in seconda risulta il sig. Giovanni Martuscello; - l’erronea indicazione contenuta nel foglio di censimento prodotto dalla Procura Federale e sul sito ufficiale della Società Empoli Calcio, peraltro prontamente corretto, non è ascrivibile al deferito il quale, inoltre, non risulta avere mai svolto attività di allenatore in seconda; P.Q.M. dichiara il sig. RAFFAELE DI NAPOLI prosciolto da ogni addebito.
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