LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 20 settembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. CESENA – Soc. LECCE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 20 settembre 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM
Gara Soc. CESENA – Soc. LECCE
Il Giudice Sportivo
preso atto che la Soc. Cesena, in persona del Presidente Igor Campedelli, ha segnalato, con
documento pervenuto alle ore 10.15 odierne, che l’ammonizione inflitta, al 37° del primo tempo,
dall’Arbitro al calciatore n. 14 Giuseppe Colucci, che ne aveva determinato l’espulsione in
quanto in precedenza già ammonito, era stata causata dall’erronea attribuzione di un fallo, in
realtà commesso dal calciatore n. 5 Yuto Nagatomo;
acquisite ex art. 35 n. 1.2) CGS le relative immagini televisive di piena garanzia tecnica e
documentale; (Sky e Rai);
ritenuto che tali immagini documentano, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, che nelle
circostanze segnalate il calciatore leccese n. 8 Gianni Munari fu effettivamente contrastato
fallosamente dal calciatore Nagatomo, mentre il calciatore Colucci non partecipava in alcun
modo all’azione,
delibera
di sanzionare il calciatore Colucci Giuseppe (Soc. Cesena) con un’ammonizione per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 25° del primo tempo; (Seconda
sanzione).
di sanzionare il calciatore Nagatomo Yuto (Soc. Cesena) con un’ammonizione per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 37° del primo tempo; (Seconda
sanzione).