LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 20 settembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. CESENA – Soc. LECCE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 20 settembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. CESENA – Soc. LECCE Il Giudice Sportivo preso atto che la Soc. Cesena, in persona del Presidente Igor Campedelli, ha segnalato, con documento pervenuto alle ore 10.15 odierne, che l’ammonizione inflitta, al 37° del primo tempo, dall’Arbitro al calciatore n. 14 Giuseppe Colucci, che ne aveva determinato l’espulsione in quanto in precedenza già ammonito, era stata causata dall’erronea attribuzione di un fallo, in realtà commesso dal calciatore n. 5 Yuto Nagatomo; acquisite ex art. 35 n. 1.2) CGS le relative immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale; (Sky e Rai); ritenuto che tali immagini documentano, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, che nelle circostanze segnalate il calciatore leccese n. 8 Gianni Munari fu effettivamente contrastato fallosamente dal calciatore Nagatomo, mentre il calciatore Colucci non partecipava in alcun modo all’azione, delibera di sanzionare il calciatore Colucci Giuseppe (Soc. Cesena) con un’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 25° del primo tempo; (Seconda sanzione). di sanzionare il calciatore Nagatomo Yuto (Soc. Cesena) con un’ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 37° del primo tempo; (Seconda sanzione).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it