LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74/DIV DEL 26 NOVEMBRE 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1^ D I V I S I O N E GARA BARLETTA – VIAREGGIO DEL 21 NOVEMBRE 2010 E RECLAMO SOCIETA’ BARLETTA (Com. Uff. n. 71 /DIV del 23.11.2010)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74/DIV DEL 26 NOVEMBRE 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1^ D I V I S I O N E GARA BARLETTA - VIAREGGIO DEL 21 NOVEMBRE 2010 E RECLAMO SOCIETA’ BARLETTA (Com. Uff. n. 71 /DIV del 23.11.2010) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dal società Barletta in ordine alla regolarità della gara in oggetto; - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - segnala la società reclamante che nel corso della gara Viareggio – Ternana del 17.11.2010 veniva ammonito al 20’ del 2°t. il calciatore Luca Castiglia della società Viareggio, anziché il calciatore Leonardo Massoni (Viareggio) e che pertanto essendo il Castiglia Luca Ammonito con Diffida avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara Barletta – Viareggio del 21.11.2010; - che allo scopo di verificare la fondatezza delle istanze contenute nel reclamo è stato richiesto al direttore di gara un supplemento di referto; - che in tale sede l’arbitro ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale e che pertanto dagli atti ufficiali non si rileva alcun elemento che possa confermare la tesi della reclamante; - che in ogni caso il ricorso in oggetto si manifesta privo da un lato di legittimazione in quanto il ricorso per errore di persona può essere presentato dal tesserato colpito dal provvedimento o dalla società di appartenenza, e dall’altro di fondamento giuridico in quanto l’eventuale provvedimento di squalifica a soggetto diverso avrebbe efficacia nella prima gara ufficiale dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, escludendosi ogni effetto retroattivo. - Tutto ciò premesso, essendosi accertato che il calciatore Luca Castiglia ha regolarmente partecipato alla gara in oggetto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Barletta confermando il risultato della gara acquisito in campo (Barletta 0 – Viareggio 0). - La tassa va addebitata.
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