COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. BARBETTA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. CERRONI GILBERTO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER TRE GARE SVOLTESI TRA IL 20.9.10 ED IL 4.10.09, PUR ESSENDO INTERVENUTO IL RELATIVO TESSERAMENTO SOLO IN DATA 8.10.09; – DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. BARBETTA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. CERRONI GILBERTO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER TRE GARE SVOLTESI TRA IL 20.9.10 ED IL 4.10.09, PUR ESSENDO INTERVENUTO IL RELATIVO TESSERAMENTO SOLO IN DATA 8.10.09; - DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 26.04.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 21.09.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 18.10.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva, con la quale rivendicano la legittimità del comportamento adottato, tenuto conto che in attesa di ricevere il tesserino dell’allenatore, su indicazione dell’interlocutore del Settore Tecnico, per le tre gare di Coppa Italia oggetto del presente procedimento, indicavano a fianco al nominativo dell’allenatore anche la dicitura RET, ovvero che il tesseramento ero soltanto in attesa di rettifica. All’udienza è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Mattioli, il quale, preso atto della memoria difensiva dei soggetti deferiti ed alla luce della documentazione prodotta, nonché delle indagini svolte, ha concluso per l’archiviazione del procedimento. Osserva la Commissione che la richiesta della Procura non può che essere accolta, essendo documentalmente provato il corretto operare dei soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera il non luogo a procedere nei confronti dei soggetti deferiti per gli addebiti loro contestati. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it