COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DEL SIGNOR VALERI ALBINO, CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DEL SIGNOR VALERI ALBINO, CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL'ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO SVOLTO L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 24.5.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 4.10.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento era fissata per il giorno 08.11.2010, ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale illustrate le ragioni del deferimento e dopo breve discussione chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione al Sig. Valeri Albino ed al Sig. Di Clemente Livio ed ammenda di € 500,00 alla società G.S. Paterno Tofo. I soggetti deferiti, invece, non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né sono comparsi all’udienza. Nel merito, osserva la Commissione che dalle indagini esperite, risulta con sufficiente certezza la fondatezza della contestazione, in quanto, dalle testimonianze raccolte, si evince che l’allenatore della Società G.S. Paterno Tofo, si assentava spesso per motivi di lavoro. A riguardo la stessa assenza dal procedimento dei soggetti deferiti appare sintomatica della mancanza di valide argomentazioni difensive. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Valeri Albino ed al Sig. Di Clemente Livio mesi uno e giorni quindici d’inibizione ciascuno, ed alla Società G.S. Paterno Tofo l’ammenda di € 250,00, anche in considerazione della categoria di appartenenza. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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