COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MICHINI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009 – 2010 AL SIG. DE PAULIS ELIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO PERFEZIONATOSI SOLO IN DATA 9.4.2010; – DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIGNOR MICHINI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009 – 2010 AL SIG. DE PAULIS ELIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO PERFEZIONATOSI SOLO IN DATA 9.4.2010; - DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO; Con nota del 22.6.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con racc. a.r. del 4.11.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 22.11.2010, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva, con la quale hanno sostanzialmente ammesso le loro responsabilità invocando peraltro l’assoluta buona fede. Alla suddetta udienza compariva solo il rappresentante della Procura, Avv. Teodoro Raffaele, il quale, dove avere illustrato le ragioni del deferimento e le indagini espletate, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 d’inibizione al Sig. Michini Mauro ed ammenda di €500,00 alla Società D.D. Frondarola. Nel merito, osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo gli stessi ammesso i fatti oggetto di contestazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere al Sig. Michini Mauro l’inibizione per mesi uno e giorni quindici, ed alla Società D.D. Frondarola l’ammenda di € 300,00, anche in considerazione della categoria di appartenenza. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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