COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNICENTRO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FLORINDI NICOLA IN RELAZIONE ALLA GARA UNICENTRO / SAMBUCETO DOLPHIN 99, DISPUTATA IL 13/11/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/1, (C.U. N° 26 DEL 18/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNICENTRO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI FLORINDI NICOLA IN RELAZIONE ALLA GARA UNICENTRO / SAMBUCETO DOLPHIN 99, DISPUTATA IL 13/11/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/1, (C.U. N° 26 DEL 18/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente propostola Società A.S.D. Unicentro ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il calciatore Florindi, protestato in maniera smodata nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il proprio tesserato avrebbe protestato in maniera senz’altro biasimevole, ma dovuta allo stato di particolare tensione per l’importanza della gara e comunque priva di contenuti particolarmente offensivi nei confronti del direttore di gara. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, poiché, da una più attenta lettura degli atti, si evince che il calciatore, in segno di protesta, calciava il pallone in direzione dell’arbitro senza colpirlo. Da ciò deriva che, in realtà, non può parlarsi di protesta smodata quanto, piuttosto, di comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Floridi Nicola a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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