COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FARA S. MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARE ODORISIO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 L.D.N. / FARA SAN MARTINO1968, DISPUTATA IL 7/11/10, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE D (C.U. N° 24 DEL 11/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FARA S. MARTINO 1968 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GASPARE ODORISIO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN VITO 83 L.D.N. / FARA SAN MARTINO1968, DISPUTATA IL 7/11/10, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE D (C.U. N° 24 DEL 11/11/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Fara S. Martino 1968 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il calciatore Gaspare Odorisio rivolgeva ripetute ingiurie all’arbitro e proteste particolarmente smodate nei confronti dello stesso direttore di gara. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto si sarebbe limitato a protestare vivacemente nei confronti del direttore di gara. All’odierna udienza nessuno compariva per l’appellante pur regolarmente convocato. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta, in considerazione che il comportamento tenuto dal calciatore non appare di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Gaspare Odorisio a quattro gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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