COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; – del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; – del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; – della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO - del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; - del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; - del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; - della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; - dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; - del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; - del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; - alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati; Con nota del 03/06/2010 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i Signori Verrocchi Biagio (Allenatore), Massimiliani Emilio (Presidente), Ivanauskase Mindaugas (Calciatore) della società Cedas Fiat Sulmona nonché la stessa società Cedas Fiat Sulmona ed i Signori Dell’Omo Roberto (Dirigente), Canofari Angelo (Allenatore), Ceci Remo, De Santis Mauro, Foglietta Mirco, De Vecchis Domenico, Soccorsi Natalino, De Santis Riccardo (Calciatori) della società ASD Montereale Calcio 1970 nonché la stessa società ASD Montereale Calcio 1970. Con raccomandata a.r. del 9.11.2010 la Commissione Disciplinare ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma 2, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento sarà esaminata il giorno 20/12/2010, alle ore 16:00, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie difensive, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa. All’udienza, era presente il Rappresentante della Procura Avv. Dario Perugini, i Sigg.ri. Verrocchi Biagio e Massimiliani Emilio per la società Cedas Fiat Sulmona nonché Dell’Omo Roberto e Ottaviani Ernesto per la società ASD Montereale Calcio 1970. Si dà atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del difensore della società ASD Montereale Calcio 1970 all’esito della quale la Commissione dispone lo stralcio della posizione riferita ai tesserati della società ASD Montereale Calcio 1970 nonché della stessa società con prosecuzione del giudizio nei confronti della società Cedas Fiat Sulmona e dei suoi tesserati. Alla suddetta udienza, i Sigg.ri Verrocchi Biagio e Massimiliani Emilio per se stesso ed in qualità di Presidente della Cedas Fiat Sulmona, chiedevano ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate nella misura di: - inibizione per anni uno e mesi uno a carico del Sig. Verrocchi Biagio; - inibizione per mesi undici a carico del Sig. Massimiliani Emilio; - ammenda di € 900,00 (novecento) con diffida a carico della società Cedas Fiat Sulmona. La Commissione, successivamente, invitava il rappresentante della Procura ad illustrare le ragioni del deferimento a carico del calciatore Ivanauskase Mindaugas ed a formulare le proprie conclusioni. L’Avv. Dario Perugini, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento e considerato il fatto che la partita non aveva avuto luogo, concludeva per l’applicazione della sanzione di anni uno di squalifica. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata dal rappresentante della Procura in ordine ai soggetti deferiti presenti che hanno scelto la strada della definizione anticipata del giudizio ed accertata la responsabilità del Sig. Ivanauskase Mindaugas, per come emergente dalle dichiarazioni rese dal sig. Verrocchi Biagio in sede di indagine nonché dal raffronto tra la fotografia che il direttore di gara aveva scattato con il soggetto deferito con quella apposta sul suo vero tesserino, DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere: - l’inibizione per anni uno e mesi uno a carico del Sig. Verrocchi Biagio; - l’inibizione per mesi undici a carico del Sig. Massimiliani Emilio; - l’ammenda di € 900,00 (novecento) con diffida a carico della Società Cedas Fiat Sulmona. di infliggere, altresì, a carico del Sig. Ivanauskase Mindaugas la squalifica di anni uno. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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