COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORTORETO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 25.5.2011 AI DIRIGENTI CETRONI ALDO E PERSIANI DINO; SQUALIFICA FINO AL 25.5.2011 ALL’ALLENATORE PALUMBI GIUSEPPE), IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO / COLONNELLESE, DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI. (C.U. N° 17 del 25.11.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORTORETO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 25.5.2011 AI DIRIGENTI CETRONI ALDO E PERSIANI DINO; SQUALIFICA FINO AL 25.5.2011 ALL’ALLENATORE PALUMBI GIUSEPPE), IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO / COLONNELLESE, DISPUTATA IL 21/11/10 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI. (C.U. N° 17 del 25.11.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto la Società Tortoreto ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per avere, i soggetti sanzionati, costretto l’arbitro ad entrare nel suo spogliatoio, impedendogli di uscire, tenendo la maniglia della porta dall’esterno. Ha dedotto l’appellante che i propri tesserati avevano indotto l’arbitro a rientrare negli spogliatoi per evitare che continuasse ad avere discussioni con i calciatori e avevano tenuto per circa un minuto la maniglia dall’esterno i soli Cetroni e Persiani, proprio per evitare complicazioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Mentre non può non destare perplessità la circostanza che la maniglia di una porta possa essere tenuta contemporaneamente da tre persone, non è dato capire come il Direttore di gara abbia potuto individuare dall’interno quale dei tre soggetti sanzionati potesse essere effettivamente l’autore del comportamento. E’, pertanto, plausibile la tesi difensiva della società ricorrente, secondo la quale sia da addebitare ai soli Cetroni e Persiani il comportamento non regolamentare contestato. Ritiene, pertanto, la Commissione che la sanzione inflitta ai Dirigenti Cetroni e Persiani possa essere ridotta fino al 31.3.2011, mentre quella inflitta all’Allenatore Palombi possa essere ridotta fino al 28.2.2011, tenuto conto il medesimo, seppure presente nel momento dell’episodio, non possa ritenersi certamente responsabile del gesto. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta ai Dirigenti Cetroni e Persiani fino al 31.3.2011 e di ridurre la sanzione inflitta all’Allenatore Palumbi fino al 28.2.2011, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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