COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA (PROMOZIONE) AVVERSO PERDITA GARA ROTONDELLA-LIBERTAS MONTESCAGLIOSO DEL 19.09.2010 E INIBIZIONE DIRIGENTE DIVINCENZO ANTONIO SALVATORE, COME DA CU N.12 DEL 22.09.2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROTONDELLA (PROMOZIONE) AVVERSO PERDITA GARA ROTONDELLA-LIBERTAS MONTESCAGLIOSO DEL 19.09.2010 E INIBIZIONE DIRIGENTE DIVINCENZO ANTONIO SALVATORE, COME DA CU N.12 DEL 22.09.2010. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ROTONDELLA avverso le decisioni assunte dal G.S. relative alla gara del 19.09.2010 tra il Rotondella e il Libertas Montescaglioso, come pubblicate sul CU n. 12 del 22.09.2010; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Ascoltato il D.G. della gara; Rilevato che, in sede di audizione, il D.G. della citata gara ha precisato che la sostituzione, al 36° del secondo tempo, è avvenuta tra il n.ro 2, Galotto Giovanni Angelo del 1992 e il n.ro 13, Divincenzo Giovanni del 1993, e non con il n.ro 15, Acciardi Michele del 1980; Constatato, pertanto, che la società Rotondella ha rispettato “l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, e quindi anche in caso di sostituzioni successive, almeno due calciatori giovani” come riportato sul CU n.4 del 30.07.2010; P.Q.M. • annulla la decisione assunta dal G.S. in merito al risultato della gara così come riportato sul CU n. 12 del 22.09.2010 e, per gli effetti, conferma quello acquisito sul campo con il seguente punteggio: ROTONDELLA – LIBERTAS MONTESCAGLIOSO 1-1; • annulla l’inibizione del dirigente Divincenzo Antonio Salvatore; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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