COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ POLICORO HERACLEA (ECCELLENZA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUI C.U. N.ro 14 DEL 24.09.2010 E 15 DEL 29.09.2010, RELATIVE ALLE GARE POLICORO HERACLEA-REAL TOLVE DEL 12.09.2010 E BORUSSIA PLEIADE-POLICORO HERACLEA 18.09.2010.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 27/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ POLICORO HERACLEA (ECCELLENZA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUI C.U. N.ro 14 DEL 24.09.2010 E 15 DEL 29.09.2010, RELATIVE ALLE GARE POLICORO HERACLEA-REAL TOLVE DEL 12.09.2010 E BORUSSIA PLEIADE-POLICORO HERACLEA 18.09.2010. Letti i reclami ritualmente proposti dalla società POLICORO HERACLEA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sui CU n.14 del 24.09.2010 e n.15 del 29.09.2010, a mezzo dei quali, in accoglimento dei reclami proposti dalle società Real Tolve e Borussia Pleiade, venivano assegnate gare perse alla società Policoro Heraclea per aver la stessa schierato il calciatore Oriolo Nicola, il quale, alla data della disputa delle gare, risultava essere squalificato come da C.U. n.100 del 05.05.2010; Letti gli atti ufficili di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato come la società Policoro Heraclea abbia depositato presso questo Organo Giudicante n.ro 2 reclami, il primo avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 14 del 24.09.2010 relativo alla gara Policoro Heraclea-Real Tolve, il secondo avverso altra decisione del G.S. di cui al C.U. n.15 del 29.09.2010 relativo alla gara Borussia Pleiade-Policoro Heraclea; Evidenziato come entrambi i reclami vertano su fattispecie oggettivamente e soggettivamente connesse, tanto che la reclamante medesima chiedeva che l'audizione del 16.10.2010 dovesse qualificarsi utile a chiarire gli aspetti controversi relativi a tutte e due le impugnate decisioni del G.S., la Commissione ne dispone la riunione. Pregiudizialmente, questa Commissione osserva che le preliminari eccezioni sollevate dalla società Policoro Heraclea non possono trovare accoglimento non sussistendo alcuna ipotesi di violazione del combinato disposto degli artt. 29 e 46, comma 3, del C.G.S., in virtù del principio della "translatio" interna che prevede il trasferimento d'ufficio del reclamo all'organo competente (cfr. CAF 29/26-04-01/79) e l'insussistenza, per i soli casi di posizione irregolare di tesserati, dell'obbligo di invio del preavviso di reclamo per come disciplinato dal CU n.18 del 30.12.2009 e, per l'effetto, li rigetta. Relativamente, di converso, al merito della fattispecie oggetto dei suindicati reclami e, più precisamente, alla posizione irregolare del calciatore ORIOLO NICOLA, questa Commissione osserva come il reclamo sul punto sia infondato e come tale immeritevole di accoglimento. E' da considerare che il calciatore Oriolo Nicola, oggi tesserato con la società Policoro Heraclea, all'epoca dei fatti risultava tesserato con la società P. Minozzi, che disputava unicamente gare nell'ambito delle competizioni organizzate dal "Settore Giovanile e Scolastico" ed aveva riportato squalifica per fatti commessi nel corso di un incontro disputatosi all'ultima giornata del campionato 2009-2010 della categoria "Allievi". Evidenzia questa Commissione come l'art. 22, comma 6, del vigente C.G.S. disciplini compiutamente l'ipotesi collegata all'esecuzione della sanzione della squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, come nel caso in questione. A tal proposito, le norme riguardanti l'esecuzione della sanzioni, contenute nel richiamato art. 22, devono essere lette con gli ordinari criteri ermeneutici e, quindi, in ordine logico, dal generale allo speciale. Occorre evidenziare come la società reclamante, a sostegno della propria tesi difensiva, abbia fatto richiamo a pronuncia della Corte Federale pubblicata sul CU n.12/C.F. del 12/01/2004, interpretativa degli artt. 14 e 17 del C.G.S., peraltro novellati in ragione di evoluzione normative, senza tuttavia considerare come il parere espresso in quella sede non riguardasse il caso del calciatore che abbia cambiato società, quale è, di converso, quello oggetto della presente decisione. Questa Commissione ritiene, in proposito, di poter osservare come non risulti applicabile alla fattispecie "de qua" il criterio di omogeneità dal reclamante sodalizio reiteratamente invocato. Più in particolare, in forza di quanto sopra significato, non è ipotizzabile l'applicazione della sanzione nel campionato "Juniores" per non essere questo omologabile sotto alcun profilo al settore "Giovanile e Scolastico" costituente, di converso, categoria e se stante per come regolato dalla vigente normative federale e alla quale il calciatore Oriolo Nicola risulta non essere più appartenente per raggiunti limiti di età. In ragione di tanto, se è vero che il comma 3 del citato art. 22 prevede che le sanzioni vadano scontate nelle gare della squadra in cui il calciatore militava allorquando è stato raggiunto dal provvedimento disciplinare, è non meno vero che il comma 6, disposizione speciale, prevede che, in deroga al comma 3, il calciatore che abbia cambiato società al termine della stagione sportiva ( come nella fattispecie in esame con il calciatore Oriolo Nicola trasferitosi dalla società P. Minozzi alla società Policoro Heraclea) debba scontare la sanzione residua nella "prima squadra" della nuova società di appartenenza. L'interpretazione letterale e logica della norma porta, quindi, alla conclusione che il calciatore Oriolo Nicola avrebbe dovuto scontare la squalifica inflittagli nell'ultima gara del campionato "Allievi" 2009-2010, nella prima gara della stagione 2010-2011 disputata dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, appunto il Policoro Heraclea e, di conseguenza, la sua posizione, in riferimento alle gare fatte oggetto di decisioni da parte del G.S., deve sicuramente considerarsi irregolare. P.Q.M. • la Commissione Disciplinare Territoriale, in via pregiudiziale, rigetta le preliminari eccezioni sollevate dalla società Policoro Heraclea per essere le stesse manifestamente infondate; • subordinatamente, nel merito, rigetta i proposti reclami, confermando integralmente le decisioni assunte dal G.S. di cui ai C.U. n.ri 14 e 15, rispettivamente del 24.09.2010 e 29.09.2010; • dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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