COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOGGIANO AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 27 DEL 27.10.2010, IN MERITO ALLA GARA DI PRIMA CATEGORIA FOGGIANO MELFI – FST RIONERO DISPUTATA IL 24.10.2010

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FOGGIANO AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE DAL G.S. E PUBBLICATE CON IL C.U. N. 27 DEL 27.10.2010, IN MERITO ALLA GARA DI PRIMA CATEGORIA FOGGIANO MELFI - FST RIONERO DISPUTATA IL 24.10.2010 Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FOGGGIANO MELFI avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n.27 del 27.10.2010, con le quali venivano inflitte: - di assegnare ,ai sensi dell’art.17 CGS,gara persa al Foggiano Melfi, con il seguente punteggio: Foggiano Melfi- FST Rionero 0-3; - di squalificare per numero due(2) giornate il campo del Foggiano Melfi, con l’obbligo di disputare, le stesse, in campo neutro ed in assenza di pubblico; - l'ammenda di € 500,00 a carico della società Foggiano Melfi; - la squalifica dell'allenatore Bisceglia Edmondo fino al 31.12.2010 per atteggiamenti irriguardosi ed ingiuriosi nei confronti del D.G.; - la squalifica sino al 31/12/2013 del calciatore Marrone Roberto per condotta violenta nei confronti del D.G. - la squalifica sino al 30/06/2015 del calciatore Simonetti Teodoro per condotta violenta nei confronti del D.G. Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G.; Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; Considerato che, in merito alla squalifica sino al 31.12.2010 inflitta all’allenatore Bisceglia Edmondo è da considerarsi congrua in relazione ai fatti riportati dal D.G. nel suo rapporto di gara, atteso che lo stesso Bisceglia poneva in essere un comportamento ingiurioso, irriguardoso ed antisportivo ai danni dello stesso D.G. Accertato che all’8° del secondo tempo il calciatore Simonetti Teodoro del Foggiano poneva in essere, una condotta violenta nei confronti del D.G; Considerato, inoltre, che il giocatore Marrone Roberto, calciatore del Foggiano Melfi non in distinta, ma riconosciuto personalmente dal D.G., anch'egli, del pari, poneva in essere una condotta violenta nei confronti dell’arbitro; Considerato che il comportamento dei due calciatori si inquadra nella violazione prevista dell’art.19, comma 4, lettera d, del C.G.S.; Rilevato che le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano alcuna conferma nel referto e né tantomeno nel supplemento di gara dal quale, di converso, ed in maniera dettagliata, emergono i comportamenti violenti, irriguardosi ed antisportivi nei confronti della direzione di gara da parte dei citati tesserati Simonetti Teodoro, Marrone Roberto e Bisceglia Edmondo, nonchè una responsabilità oggettiva della società che permetteva a persone non autorizzate di entrare indebitamente sul terreno di gioco, determinando con il loro comportamento, la sospensione della gara; Considerato che dall’istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince una oggettiva impossibilità dal parte dell’arbitro a proseguire l’incontro, stante la violenza subita a seguito delle aggressioni, da cui è scaturita la inevitabile decisione di sospendere la gara; Considerato che il referto arbitrale, ed eventuali sue integrazioni, sono atti assistiti da "presunzione di verità" e costituiscono prova privilegiata sui fatti accaduti durante la disputa di una gara, nonché la base ed il fondamento degli Organi Disciplinari; Preso atto, pertanto, come in questa sede non siano emersi elementi utili a ritenere e modificare le circostanze oggetto delle decisoni del G.S. che, per l’effetto, deve essere confermata; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo dalla società Foggiano Melfi, confermando in toto le decisioni del G.S., come riportate sul CU n.27 del 27.10.2010; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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