COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ARMINIO BENEDETTO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 09/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO (2^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE D’ARMINIO BENEDETTO E RIPORTATA SUL CU N.RO 58 DEL 19/01/2011. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società FORTITUDO MOLITERNO avverso la squalifica per 6(sei) gare inflitta dal G.S. al calciatore D’ARMINIO BENEDETTO, come riportata sul CU n.ro 58 del 19.01.2011; Letti gli atti ufficiali; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato come, da una più attenta lettura degli atti di gara comparata con le dichiarazioni rilsciate dal Presidente della società ricorrente, sia emerso che la condotta del calciatore D’Arminio Benedetto tenuta in relazione ai fatti oggetto di sanzione da parte del G.S., pur connotata da violenza benchè contenuta in solo fatto, la cui natura appare, peraltro, diversa da quanto riportata nel referto, possa trovare un qualche temperamento nella gratuità delle offese arrecate all’incolpato avversario; Ritenuto, nondimeno, dall’esame del curriculum disciplinare, come non siano emerse, in passato, rilevanti sanzioni a carico del tesserato D’arminio; Considerato, per gli effetti, come appaia equo procedere ad una riduzione della sanzione irrogata dal G.S.; P.Q.M. DELIBERA • in accoglimento parziale del proposto ricorso ed in riforma della decisione del G.S. assunta con il CU n. 58 del 19/01/2011, riduce la squalifica a carico dela calciatore D’ARMINIO BENEDETTO a 4(quattro) giornate; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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