COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 64 DEL 09.02.2011 IN MERITO ALLA GARA ASD VILLA D’AGRI–POMARICO DEL 23.01.2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 02/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VILLA D’AGRI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 64 DEL 09.02.2011 IN MERITO ALLA GARA ASD VILLA D’AGRI–POMARICO DEL 23.01.2011. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Villa D’Agri avverso i provvedimenti adottati dal G.S., come riportati sul CU n. 64 del 09.02.2011, di ripetizione della gara tra ASD Villa D’Agri e Pomarico del 23.01.2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto arbitrale emerge che la società Pomarico non si è presentata sul terreno di gioco per la disputa della gara in questione e che il D.G. nel proprio rapporto dava ulteriormente atto che la stessa non si presentava, oltre il tempo di attesa di 45 minuti Ritenuto, del pari, che la società Pomarico,non ha prodotto documentazione utile a provare il dedotto impedimento alla partecipazione alla gara, atteso che l’attestazione rilasciata dai Carabinieri della Stazione di Pomarico, si sostanzia nel recepimento di una comunicazione dalla Società operata senza che a questa sia seguito sopralluogo ovvero accertamento diretto da parte dei Militi dell’Arma o da altro Pubblico Ufficiale, che attestasse la veridicità di quanto dalla ridetta Società affermato. Considerato nondimeno come la dichiarazione rilasciata da titolare di un’autofficina, in mancanza peraltro di allegazione di documento di riconoscimento, utile a certificare l’autenticità della dichiarazione resa, non possa rappresentare fonte di prova sufficiente a giustificare la condotta della società reclamata. Atteso che, ai sensi dell’art.55 delle NOIF, dalla documentazione prodotta e da consolidato orientamento giurisprudenziale, non si ravvisa, nel caso di specie, la sussistenza di “causa di forza maggiore”; P.Q.M. • in accoglimento del proposto ricorso annulla i provvedimenti adottati dal G.S., ai sensi dell’art. 53 delle NOIF, irroga le seguenti sanzioni: partita persa al Pomarico con il risultato di VILLA D’AGRI-POMARICO 3-0; un punto di penalizzazione; ed € 250,00 di ammenda alla società Pomarico quale prima rinuncia; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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