F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 07 Luglio 2010 2) RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL’1.2.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 07 Luglio 2010 2) RICORSO DEL VALENZANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA U.S. PRO VERCELLI IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VALENZA IN OCCASIONE DELLA GARA VALENZANA/PRO VERCELLI DELL’1.2.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009) Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n.10/D del 17.12.2009 la Commissione Vertenze Economiche ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Valenzana Calcio diretto ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causato da tesserati della U.S. Pro Vercelli alle porte dello spogliatoio al termine della gara di campionato Lega Pro, Valenzana/Pro Vercelli dell’1.2.2009, siccome redatto in forma generica e senza motivazione. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Valenzana Calcio, chiedendo l’annullamento della pronuncia della Commissione Vertenze Economiche e il riconoscimento del diritto al risarcimento delle spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati dai tesserati della società Pro Vercelli,così come riportato nel referto arbitrale e in forza della decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro con il Com. Uff. n. 94/DIV del 3.2.2009. Il ricorso della Soc. Valenzana Calcio è fondato e merita accoglimento. La Commissione Vertenze Economiche ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Valenzana, avente ad oggetto una pretesa risarcitoria nei confronti della società Pro Vercelli, per mancanza del requisito dell’auto sufficienza dell’atto introduttivo, in quanto privo della narrazione dei fatti e delle ragioni poste a base della domanda. La Corte di Giustizia Federale non condivide tale giudizio in quanto nella fattispecie ”l’an debeatur” della pretesa risarcitoria è stato già accertato dal Giudice Sportivo della Lega Pro, il quale con la deliberazione resa con il Com. Uff. n. 94/D del 3.2.2009, ha inflitto alla società Pro Vercelli l’ammenda di € 3.500,00, perché propri tesserati avevano danneggiato le porte dello spogliatoio assegnato alla società ospite e dichiarato contestualmente l’obbligo della medesima società al risarcimento dei danni. Ciò posto deve ritenersi che il richiamo del Comunicato Ufficiale operato dalla società reclamante costituisce elemento sufficiente per individuare le ragioni della domanda risarcitoria, in quanto a norma dell’art. 2 comma 3 C.G.S. i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione. Pertanto non sussistendo la inammissibilità del reclamo dichiarata dall’organo di prima istanza, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio alla Commissione Vertenze Economiche per l’esame del merito. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Valenzana Calcio S.r.l. di Valenza (Alessandria) annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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