COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.72 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del calciatore RIITANO Alessandro per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.72 della Società F.C. GUARDAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del calciatore RIITANO Alessandro per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché proposto oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 impugnato, termine perentorio stabilito dall’art. 46, n.4 del CGS; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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