COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.74 della Società A.S.D. SOVERATO VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 27.1.2011 (squalifica del calciatore ESEOLA Aderinsola Habi per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.74 della Società A.S.D. SOVERATO VIRTUS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 27.1.2011 (squalifica del calciatore ESEOLA Aderinsola Habi per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che alla stregua della documentazione in atti e del referto arbitrale non si ravvisa comportamento minaccioso del calciatore
Eseola nei confronti del direttore di gara;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Eseola si è reso responsabile solo di comportamento offensivo
nei confronti dell’arbitro;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflittagli;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce squalifica del calciatore ESEOLA Aderinsola Habi a DUE gare e dispone accreditare la
tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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