COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.76 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del campo di giuoco PER DUE gare, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente GIOIELLO Luca fino al 19/1/2016 e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 del 09 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.76 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del campo di giuoco PER DUE gare, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente GIOIELLO Luca fino al 19/1/2016 e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la Società reclamante; RILEVATO che, nell’odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de quo per la seduta del 28.2.2011; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 28 FEBBRAIO 2011.
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