COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.79 della A.S.D. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.19 del 27.01.2011 (Ripetizione della gara – Campionato 2^Categoria Grisolia Calcio – Aprigliano Calcio del 22.01.2011 – per mancata partecipazione dell’A.S.D. Aprigliano Calcio determinata da causa di forza maggiore).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.79 della A.S.D. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.19 del 27.01.2011 (Ripetizione della gara – Campionato 2^Categoria Grisolia Calcio - Aprigliano Calcio del 22.01.2011 - per mancata partecipazione dell’A.S.D. Aprigliano Calcio determinata da causa di forza maggiore). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il reclamo di prima istanza era inammissibile poiché, come risulta dagli atti del giudizio, la Società ASD Aprigliano, nel presentare ricorso al Giudice Sportivo Territoriale ha omesso di notificare il medesimo alla società controparte, violando, così, il disposto dell’art.46 del C.G.S. che pone a carico della Società ricorrente l’obbligo di produrre prova dell’avvenuta trasmissione dell’impugnativa alla controparte. P.Q.M. Visto l’art.46, 3°comma, del Codice di Giustizia Sportiva; annulla la decisione impugnata e conseguentemente dispone a carico della Società ASD APRIGLIANO CALCIO: la punizione sportiva della perdita della gara Grisolia Calcio - Aprigliano del 22/01/2011 con il punteggio di 3 - 0; irroga alla società APRIGLIANO CALCIO la penalizzazione di UN punto in classifica; irroga alla società APRIGLIANO CALCIO l’ammenda di €. 150,00 per prima rinuncia.
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