COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: TROMBINO Andrea, tesserato in qualità di calciatore con l’ASD Real Zumpano nella stagione sportiva 2009 -2010, per rispondere della violazione dell’art.1 commi 1 e 5 e dell’art.5 commi 1,4 e 6 lett.a) del C.G.S. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità nonché per avere reso, a mezzo “Facebook”, dichiarazioni pubbliche gravemente lesive della reputazione di altro tesserato e minatorie nei confronti del medesimo tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di: TROMBINO Andrea, tesserato in qualità di calciatore con l’ASD Real Zumpano nella stagione sportiva 2009 -2010, per rispondere della violazione dell’art.1 commi 1 e 5 e dell’art.5 commi 1,4 e 6 lett.a) del C.G.S. per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità nonché per avere reso, a mezzo “Facebook”, dichiarazioni pubbliche gravemente lesive della reputazione di altro tesserato e minatorie nei confronti del medesimo tesserato. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 16.12.2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Trombino Andrea per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica. Esponeva: - che in data 15.4.2010 il sig. Mario Pescatore, arbitro effettivo della Sezione AIA di Cosenza, aveva comunicato al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di aver ricevuto - in data 13 dello stesso mese – sulla sua pagina del social network “Facebook” un messaggio, inviato dal Trombino, contenente insulti e minacce; - che il Trombino, sentito dalla Procura Federale, aveva ammesso di avere inviato il messaggio. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 14 febbraio 2011 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per il deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: mesi due di squalifica in considerazione del comportamento collaborativo tenuto con il rappresentante della Procura Arbitrale. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili al deferito, integrino gli estremi dell’illecito contestato così come specificato in rubrica. La sanzione, tenuto conto del comportamento tenuto dall’incolpato che ha ammesso le proprie responsabilità, può essere contenuta nella misura richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale irroga al Sig. TROMBINO Andrea la squalifica fino al 14 APRILE 2011.
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