• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di: CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE’ Salvatore, PLATI Domenico calciatori all’epoca dei fatti della Soc. A.S.Allarese,- TASSONE Rocco Bruno, Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della Società A.S. Allarese, – RULLO Carmelo Damiano, allenatore nella gara in esame dell’A.S. Allarese, – SOC. A.S. ALLARESE per rispondere: Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010 alla gara Allarese — Galatro del 16.5.2010, malgrado fossero squalificati; Carè Salvatore e Platì Domenico della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito ai calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, squalificati, di giocare sotto le proprie generalità nella partita Allarese — Galatro del 16.05.2010; – Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nelle loro qualità la distinta di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza giuste le norme, vigenti, malgrado i calciatori Carè Salvatore e Platì Domenico non avessero preso parte alla partita; la Soc. A.S. Allarese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1 c. 5 C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di: CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE’ Salvatore, PLATI Domenico calciatori all'epoca dei fatti della Soc. A.S.Allarese,- TASSONE Rocco Bruno, Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della Società A.S. Allarese, - RULLO Carmelo Damiano, allenatore nella gara in esame dell’A.S. Allarese, - SOC. A.S. ALLARESE per rispondere: Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010 alla gara Allarese — Galatro del 16.5.2010, malgrado fossero squalificati; Carè Salvatore e Platì Domenico della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito ai calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, squalificati, di giocare sotto le proprie generalità nella partita Allarese — Galatro del 16.05.2010; - Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nelle loro qualità la distinta di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza giuste le norme, vigenti, malgrado i calciatori Carè Salvatore e Platì Domenico non avessero preso parte alla partita; la Soc. A.S. Allarese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1 c. 5 C.G.S.
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 29.12.2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Cirillo Salvatore, Ienco Maurizio, Carè Salvatore, Platì Domenico, Tassone Rocco Bruno, Rullo Carmelo Damiano e la Società A.S. Allarese responsabili delle violazioni sopra specificate. Rilevava che i calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, sebbene squalificati, in data 16.5.2010 avevano preso parte alla gara Allarese - Galatro il primo sotto le generalità del calciatore Carè Salvatore ed il secondo sotto le generalità del calciatore Platì Domenico. Tanto era stato accertato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che, con decisione pubblicata sul C.U. n.157 del 3.06.2010, aveva accolto il reclamo proposto dalla società Galatro ed aveva inflitto alla Società A.S.Allarese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società ricorrente.
IL DIBATTIMENTO
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per:
- Cirillo Salvatore, Ienco Maurizio, Carè Salvatore, Platì Domenico anni due di squalifica; - Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano la inibizione per anni due; - la Società A.S. Allarese l’ammenda di € 1.500,00.
LA DIFESA
Il Sig. Tassone Rocco Bruno si è discolpato affermando di non aver sottoscritto la distinta presentata all’arbitro e di non essere stato presente al momento della identificazione dei calciatori.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica. La responsabilità degli incolpati risulta in maniera inequivocabile oltre che dalla decisione della Commissione Territoriale anche dalla
successiva istruttoria della Procura Federale che ha trovato conferma di quanto esposto nel reclamo della Società Galatro, supportato da inoppugnabile documentazione fotografica, oltre che dalle dichiarazioni rese dell’arbitro della gara. Quanto alla difesa del Sig. Tassone Rocco Bruno la stessa è del tutto pretestuosa atteso che, quale allenatore della squadra, non poteva non sapere che i calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio erano stati squalificati e, conseguentemente, non potevano partecipare alla gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la responsabilità dei deferiti, irroga a: CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE’ Salvatore e PLATI’ Domenico la squalifica fino al 30 GIUGNO 2011; TASSONE Rocco Bruno e RULLO Carmelo Damiano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.19 C.G.S. fino al 30 GIUGNO 2011; alla società A.S. ALLARESE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di: CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE’ Salvatore, PLATI Domenico calciatori all’epoca dei fatti della Soc. A.S.Allarese,- TASSONE Rocco Bruno, Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della Società A.S. Allarese, – RULLO Carmelo Damiano, allenatore nella gara in esame dell’A.S. Allarese, – SOC. A.S. ALLARESE per rispondere: Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010 alla gara Allarese — Galatro del 16.5.2010, malgrado fossero squalificati; Carè Salvatore e Platì Domenico della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito ai calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, squalificati, di giocare sotto le proprie generalità nella partita Allarese — Galatro del 16.05.2010; – Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nelle loro qualità la distinta di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza giuste le norme, vigenti, malgrado i calciatori Carè Salvatore e Platì Domenico non avessero preso parte alla partita; la Soc. A.S. Allarese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’ad. 1 c. 5 C.G.S."