COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 27.01.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara A.C. Askalos – A.S.D. Aprigliano – del 15 gennaio 2011 con il punteggio di 0– 3; inibizione fino al 27.04.2011 dirigente Paolo POZZO; squalifica per QUATTRO giornate calciatore Mattia MARBERIO, ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.C. ASKALOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 27.01.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara A.C. Askalos - A.S.D. Aprigliano - del 15 gennaio 2011 con il punteggio di 0– 3; inibizione fino al 27.04.2011 dirigente Paolo POZZO; squalifica per QUATTRO giornate calciatore Mattia MARBERIO, ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA il reclamo verte sulle sanzioni di cui in epigrafe; la sanzione della perdita della gara riviene dall’inosservanza del dettato (C.U. n° 2 dell’1.10.2010 Comitato Provinciale Cosenza) che impone alle Società che disputano il Campionato di Seconda Categoria la presenza in campo per l’intera durata della gara di almeno un calciatore nato dal 1989 in poi ed uno dal 1990 in poi: tra il 16° ed il 19° minuto del secondo tempo a seguito di sostituzioni effettuate nessun calciatore - dell’Askalos - nato dal 1990 in poi si trovava in campo. Le squalifiche nei confronti dei tesserati e l’ammenda alla società sanzionano il comportamento antisportivo del calciatore Mattia Barberio che sostituiva la maglia che indossava, la numero 13, con quella indicata in distinta come appartenente ad altro calciatore nato dal 1990; ciò al fine di indurre in errore l’arbitro facendogli ritenere che dal 1° minuto del secondo tempo fosse in campo calciatore “under”. La reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado: la punizione sportiva della perdita della gara in considerazione di un vizio formale della decisione di primo grado, le rimanenti sanzioni contestando che sia stato posto in essere un comportamento antisportivo da parte dei tesserati. In merito al primo punto l’Askalos assume che il provvedimento del primo giudice è viziato in quanto non ha preso in considerazione le controdeduzioni ritualmente fatte pervenire ai sensi del C.G.S.. La doglianza appare fondata e vizia la decisione di primo grado impedendo la discussione del merito. In relazione a tanto, annulla la decisione rinviando al primo giudice per uno nuovo esame che tenga conto delle controdeduzioni pervenute. P.Q.M. annulla la decisione e rinvia al primo giudice; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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