COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.85 della Società S.S. PIETRAPAOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 2.2.2011 pubblicato il 3.2.2011 (squalifica calciatore MAZZIOTTI Antonio fino al 30 GIUGNO 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.85 della Società S.S. PIETRAPAOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 2.2.2011 pubblicato il 3.2.2011 (squalifica calciatore MAZZIOTTI Antonio fino al 30 GIUGNO 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Mazziotti Antonio nei fatti ascritti (compimento di atti di violenza nei confronti dell’arbitro: pugno allo stomaco e calcio alla gamba destra). Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso - limitandosi a negare il verificarsi di atti, imputabili al Mazziotti, meritevoli di rilievo disciplinare - appaiono assolutamente inconsistenti e oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro. I fatti, per come narrati dal direttore di gara, non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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