COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.87 del sig. BERLINGERI Daniele (Società Petronà) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 10.02.2011 (squalifica fino al 10.4.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 22 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.87 del sig. BERLINGERI Daniele (Società Petronà) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 10.02.2011 (squalifica fino al 10.4.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA Il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose e manifestato l’intenzione di aggredirlo venendo, tuttavia, trattenuto da un compagno di squadra. Il calciatore nell’ammettere le responsabilità per il comportamento poco rispettoso tenuto nei confronti dell’arbitro nega di aver mai tentato di scagliarsi contro lo stesso. I fatti, per come narrati dal direttore di gara, non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata; appare, tuttavia, conforme a giustizia ridurre la sanzione fino a tutto il 14 marzo 2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele a tutto il 14 MARZO 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo
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