COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (punizione sportiva della gara San Fili Calcio – Mirto Crosia del 09.01.2011 con il punteggio 0-3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 02 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società POLISPORTIVA MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (punizione sportiva della gara San Fili Calcio – Mirto Crosia del 09.01.2011 con il punteggio 0-3). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la Società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza, accogliendo il ricorso del San Fili Calcio, abbia applicato la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0 - 3, per il mancato rispetto della norma regolamentare che disciplina i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all'età. Risulta dagli atti ufficiali di gara, è avvenuto che al 19° del 2°t., con la terza sostituzione, quella di Curia Francesco (1994) con Cretella Francesco (1988), il Mirto Crosia si sarebbe trovata con soli due calciatori under in campo e così fino alla fine la gara, violando l’obbligo di impiegare per l’intera durata della gara almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1992 in poi e due calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi. Obbligo imposto, salvo i casi di espulsione e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, d’infortunio dei calciatori delle fasce d’età prestabilite (cfr. C.U. n.2 del 2/7/2010). La reclamante sostiene, a sua discolpa, che il direttore di gara avrebbe commesso un errore materiale, annotando sul referto come calciatore sostituito il n.16 Curia Francesco (1994), che peraltro era entrato in campo appena 18 minuti prima in sostituzione di altro calciatore, anziché il n.10 De Vincenti Alfonso, sostituito a causa di un serio infortunio occorsogli in un'azione di gioco. A riprova produce il verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano, dal quale risulta la visita effettuata al calciatore De Vincenti Alfonso, con prognosi di distorsione al ginocchio sinistro, nonché fotocopia del quotidiano “Calabria Ora” di lunedì 10.1.2011, ove nel tabellino della gara è indicata la sostituzione del De Vincenti anziché di Curia Francesco. Stando così le cose, anche dopo la terza sostituzione, il Mirto Crosia avrebbe avuto in campo tre calciatori sotto il limite di età imposto, ossia Curia Francesco (n.16), Fontana Giovanni (n.7) e Spataro Francesco (n.2). Sentito per gli opportuni chiarimenti, l'arbitro ha confermato il rapporto, puntualizzando che il calciatore sostituito era il n.16 Curia Francesco, ed a conforto di ciò ricorda di aver confrontato il cartellino delle sostituzioni con quello dell’osservatore arbitrale che assisteva alla gara. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it