COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.76 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del campo di giuoco PER DUE gare, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente GIOIELLO Luca fino al 19/1/2016 e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.). RECLAMO n.77 della Società A.S.D.AUDACE ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (omologazione del risultato della gara Spezzano Albanese – Audace Rossanese acquisito in campo con il risultato di 1-0).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 del 08 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.76 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (squalifica del campo di giuoco PER DUE gare, ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente GIOIELLO Luca fino al 19/1/2016 e dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19 comma 3 C.G.S.). RECLAMO n.77 della Società A.S.D.AUDACE ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 20.1.2011 (omologazione del risultato della gara Spezzano Albanese - Audace Rossanese acquisito in campo con il risultato di 1-0). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; preliminarmente disposta la riunione dei reclami nn.ri 76 e 77 per evidenti ragioni di connessione; sentite le due società, che hanno insistito nei rispettivi reclami chiedendone l'accoglimento; sentito l'arbitro a chiarimenti sui fatti; RILEVA 1-Il procedimento riguarda l'incontro Spezzano Albanese - Audace Rossanese del 16/1/2011 del campionato di Prima Categoria “girone A". Riferisce nel suo rapporto il direttore di gara che, prima dell'incontro, entravano nel suo spogliatoio il dirigente accompagnatore della società Spezzano Albanese, Sig.Gioiello Luca, ed altra persona sconosciuta, presumibilmente riconducibile alla stessa società. Entrambi assumevano un atteggiamento “gravemente minaccioso” ed il sig. Gioiello si rivolgeva all'arbitro con le seguenti testuali parole: -”Qui oggi dobbiamo vincere altrimenti succede un casino”, mentre estraeva dalla cintura dei pantaloni una pistola che poggiava sul tavolo presente all'interno dello spogliatoio arbitrale. Dopo aver ripreso l'arma, usciva dalla stanza sbattendo con violenza la porta. L'arbitro contattava immediatamente l'Organo Tecnico competente, che gli suggeriva di non iniziare la gara senza la presenza delle forze dell'ordine. Quindi avvertiva i Carabinieri, con l'aiuto del padre, appartenente alle forze dell'ordine, presente in tribuna, e iniziava la gara solo dopo il loro arrivo, alle 14,40. Precisa il direttore di gara di non aver subito alcun effetto psicologico particolare e quindi di aver diretto la gara in modo regolare. Sulla scorta di tale episodio, il giudice sportivo ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe, oggi impugnate con i due reclami riuniti. 2.- Con il reclamo n.77 la società Audace Rossanese, che aveva presentato reclamo avverso le regolarità della gara al giudice di prima istanza, ricorre avverso il CU n.93 del 27/1/2011 inerente alla gara in oggetto, per chiedere la assegnazione della vittoria a tavolino. Contesta la regolarità della gara, attesa la gravità dell'atto intimidatorio subito dall'arbitro che non può aver diretto con la dovuta serenità, riferendo di alcune discutibili decisioni arbitrali nel corso della gara che sarebbero state effetto della condizione di difficoltà in cui agiva il direttore di gara. Segnala ancora che il padre del direttore di gara, presente in tribuna, sarebbe stato minacciato e malmenato. Con proprie controdeduzioni lo Spezzano Albanese, nel chiederne il rigetto, contesta il reclamo per genericità non contenendo la formale richiesta di annullamento del provvedimento n.93 del 27/1/2011, nega che il direttore di gara sarebbe stato in alcun modo intimidito e il padre aggredito o minacciato, e afferma che la partita si sarebbe svolta regolarmente. 3.- Con reclamo n.76 la società Spezzano Albanese impugna le sanzioni irrogate dal giudice sportivo nei suoi confronti, negando che vi sia stata la minaccia con la pistola riferita dal direttore di gara, o alcuna aggressione nei suoi confronti. A sostegno produce verbale dei Carabinieri che hanno effettuato la perquisizione sulla persona di Gioiello Luca, sulla sua autovettura e nella sua abitazione, con esito negativo. Precisa che le persone non autorizzate entrate in campo a fine gara da cancelli lasciati aperti abusivamente nei pressi dello spogliatoio arbitrale - circostanza riportata nel rapporto arbitrale -, non sarebbero riferibili alla società reclamante, ma all'Audace Rossanese, che aveva perso la partita e che a fine gara aveva subito espulsioni di suoi calciatori per proteste e frasi offensive. Chiedeva pertanto l'annullamento, la revoca o modifica di tutte le sanzioni irrogate ai danni della società e del suo tesserato Gioiello Luca. 4.- Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il rapporto a sua firma, precisando di aver condotto la partita sino al termine in piena serenità e senza alcun condizionamento, negando di averla diretta “pro forma”. 5.- Tanto premesso, la Commissione osserva: risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, sulla base delle risultanze del rapporto arbitrale, confermato dal direttore di gara davanti alla presente commissione. Per quanto riguarda la regolarità della gara, pur vittima di una minaccia di oggettiva e particolare gravità, l'arbitro ha espressamente negato di aver subito condizionamenti o coinvolgimenti emotivi tali da essere indotto a ritenere la gara diretta fino al termine solo “pro forma”. Deve, pertanto, affermarsi che il risultato raggiunto sul campo debba essere confermato, come già deciso dal giudice di prima istanza. Quanto all'ingresso a fine gara sul terreno di gioco di sostenitori da cancelli lasciati abusivamente aperti, è corretta la decisione del giudice sportivo essendo la società responsabile per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti (art.4 c. 4 C.G.S.). Infine, il gravissimo episodio della minaccia all'arbitro con la pistola da parte del dirigente Gioiello Luca. Deve innanzitutto affermarsi la irrilevanza del verbale dei Carabinieri che attesta il mancato rinvenimento dell'arma, prodotto dalla reclamante per confutare il rapporto arbitrale, espressamente riconosciuto dal codice di rito come prova privilegiata (art.35 CGS), né tantomeno può avere alcuna valenza per le modalità concrete in cui è stata effettuata la perquisizione personale sul sig. Gioiello Luca, avvenuta alle ore 17,10, mentre l'episodio incriminato accadeva precedentemente all'inizio della gara, quindi intorno alle 14,20, quasi due ore prima. Attesa la gravità dell'episodio che si connota per un comportamento gravemente minaccioso e dai contenuti fortemente intimidatori, tenuto conto dell'orientamento che ha informato precedenti pronunce (cfr. CU n.70 del 15/12/2010 - reclamo n.35 della società San Mauro Marchesato), al fine di proporzionare la sanzione alla gravità dei fatti accertati, questa commissione ritiene di dover fare applicazione del potere di reformatio in peius, conferito dal codice di giustizia sportiva (art.36 comma 3), e pertanto, aggravare le sanzioni comminate dal primo giudice. Per tale motivo, nel confermare le sanzioni irrogate dal giudice sportivo, e quindi la inibizione a carico del dirigente Gioiello Luca con dichiarazione nei confronti dello stesso della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell’art.19,comma 3 del CGS, l'ammenda e la squalifica del campo di gioco, solo parzialmente adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati, ritiene necessario integrare tali sanzioni mediante irrogazione della penalizzazione di punti in classifica alla società Spezzano Albanese. Nella determinazione della responsabilità oggettiva della società deve trovare giusta considerazione la circostanza che l'autore del fatto sia stato individuato e sanzionato. Per cui, ferma l'ammenda già irrogata, appare equo quantificare la sanzione a carico della società nella misura della penalizzazione in classifica di un punto. P.Q.M. preliminarmente disposta la riunione dei reclami n.ri 76 e 77 per evidenti ragioni di connessione; rigetta i reclami delle società Spezzano Albanese e Audace Rossanese e per l'effetto conferma le sanzioni irrogate dal giudice sportivo; infligge alla società SPEZZANO ALBANESE la penalizzazione di UN punto in classifica; dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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