COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 1 della Società ASD AZZURRA 1998 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 160 del 10.06.2010 (squalifica del calciatore PATANIA Giuseppe fino al 30 dicembre 2012, squalifica del calciatore CASCAS Giuseppe fino al 30 giugno 2012, inibizione del medico sociale RUSSO Carmelo fino al 30 dicembre 2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 1 della Società ASD AZZURRA 1998 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 160 del 10.06.2010 (squalifica del calciatore PATANIA Giuseppe fino al 30 dicembre 2012, squalifica del calciatore CASCAS Giuseppe fino al 30 giugno 2012, inibizione del medico sociale RUSSO Carmelo fino al 30 dicembre 2011) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; ritenuto che appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni a carico dei calciatori Patania Giuseppe e Cascas Giuseppe nonché l'inibizione a svolgere ogni attività al Signor Russo Carmelo, medico della Società ASD Azzurra 1998; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce: la squalifica al signor PATANIA Giuseppe fino al 30/06/2012; la squalifica al signor CASCAS Giuseppe fino al 30/06/2011; l'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.19 CGS nei confronti del signor RUSSO Carmelo fino al 30/12/2010; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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