COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 21.06.2010 (squalifica del calciatore BENCARDINO Sebastiano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore BLUNDI Arturo per TRE gare effettive, squalfica del calciatore ROTONDARO Andrea per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 100,00)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 23 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 3 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 21.06.2010 (squalifica del calciatore BENCARDINO Sebastiano per SEI gare effettive, squalifica del calciatore BLUNDI Arturo per TRE gare effettive, squalfica del calciatore ROTONDARO Andrea per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 100,00) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice a carico dei tesserati e della Società reclamante sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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