COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 4 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 21 del 16.09.2010 (ammenda di € 360,00, squalifica del calciatore AQUINO Davide per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 07 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 4 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 21 del 16.09.2010 (ammenda di € 360,00, squalifica del calciatore AQUINO Davide per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla Società ASD Marina di Gioiosa ed al suo tesserato Aquino Davide è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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