COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: CRUPI Davide, tesserato all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; DI BONA Damiano, tesserato all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; CHIRICO Rosario, dirigente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1; e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; La Società A.S.D. SAN GIOVANNELLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: CRUPI Davide, tesserato all'epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; DI BONA Damiano, tesserato all'epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; CHIRICO Rosario, dirigente all'epoca dei fatti della Società A.S.D. San Giovannello, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1; e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; La Società A.S.D. SAN GIOVANNELLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS. IL DEFERIMENTO Il sostituto procuratore federale, avv. Alessandro Avagliano, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30/7/2010, prot. n. 756/1479 pf 09/10/AA/ac: i sigg.ri Crupi Davide, Di Bona Damiano e Chirico Rosario, tutti tesserati per la Società A.S.D. San Giovannello; la Società A.S.D. San Giovannello; per rispondere rispettivamente: il sig. Crupi Davide delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella stagione sportiva 2009/2010 alla gara San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido 2004 del 28/11/2009 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria; il sig. Di Bona Damiano delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito al calciatore Crupi Davide, squalificato, di giocare sotto le proprie generalità nella gara San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido 2004 del 28/11/2009; il sig. Chirico Rosario delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 6 e 22, comma 8 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido 2004 del 28/11/2009 sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Di Bona Damiano non avesse preso parte alla gara; la A.S.D. San Giovannello ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1. comma 5 CGS. In data 30/4/2010 il Presidente del C.R. Calabria della LND-FIGC trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla decisione del Giudice Sportivo del C. R. Calabria pubblicata sul C.U. n. 141 del 28/4/2010, con la quale il Giudice accoglieva il reclamo proposto dalla società F.C. Catanzaro Lido 2004 in ordine alla gara San Giovannello – F.C. Catanzaro Lido 2004, valevole per il Campionato Regionale Calcio a 5 di serie C2, Girone B, disputata in data 28/11/2009, e, per l'effetto, accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore Crupi Davide della società San Giovannello, sanzionava la medesima società con la punizione sportiva della perdita della gara, rimettendo gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori provvedimenti. La Procura Federale esaminava gli atti ed al termine dell'istruttoria svolta riteneva che i fatti accertati integravano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1e10, comma 6 e 22, comma 8 CGS ascrivibili ai sigg.ri Crupi Davide, Di Bona Damiano e Chirico Rasario, tutti tesserati della società San Giovannello nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società San Giovannello, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, per l'operato di propri tesserati. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 ottobre 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ha formulato le seguenti richieste: squalifica per anni due (2) dei calciatori Crupi Davide e Di Bona Damiano, entrambi della società San Giovannello; inibizione per anni due (2) del dirigente Chirico Rosario della società San Giovannello; ammenda di € 1500,00 per la società San Giovannello. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: - ai signori CRUPI Davide e DI BONA Damiano, entrambi della società San Giovannello la squalifica per DUE (2) anni e quindi fino al 13 OTTOBRE 2012; -al sig. CHIRICO Giuseppe, dirigente della società San Giovannello, l'inibizione per DUE (2) anni e quindi fino al 13 OTTOBRE 2012; alla società A.S.D. SAN GIOVANNELLO l'ammenda di € 1500,00 (millecinquecento/00).
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