COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 15 della Società Sportiva MESORACA avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 14.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara S.Mesoraca – Real Pianopoli del 03.10.2010, 1^Categoria, con il punteggio 0-3, in favore della Società Real Pianopoli)
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 15 della Società Sportiva MESORACA
avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 14.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara S.Mesoraca – Real Pianopoli del 03.10.2010, 1^Categoria, con il punteggio 0-3, in favore della Società Real Pianopoli)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla odierna seduta, la società, benché regolarmente convocata, non è comparsa; rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità del calciatori della Società Mesoraca, che seppure espulsi, hanno rifiutato di abbandonare il campo di gioco e per la responsabilità del capitano e vice capitano che non hanno prestato collaborazione all'arbitro in occasione dei fatti accaduti e puntualmente descritto dal primo giudice, impedendogli di assumere i provvedimenti disciplinari opportuni; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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