COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 17 della Società A S PIMINORO avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Prov. di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21.10.2010 (Squalifica a carico dell’assistente arbitrale di parte, dirigente Sig. DEMASI Giovanni, fino al 19.11.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 17 della Società A S PIMINORO avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Prov. di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21.10.2010 (Squalifica a carico dell'assistente arbitrale di parte, dirigente Sig. DEMASI Giovanni, fino al 19.11.2010). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell'art.45 punto 3 lettera b del C.G.S. non essendo impugnabile in alcuna sede la squalifica del dirigente fino ad un mese; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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