COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 16 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 22 del Sig. ROMBOLÀ Ferdinando (Nuova Gioiese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 28.10.2010 (inibizione a svolgere attività fino al 27.04.2011)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 16 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 22 del Sig. ROMBOLÀ Ferdinando (Nuova Gioiese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 28.10.2010 (inibizione a svolgere attività fino al 27.04.2011) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il reclamante impugna la decisione di primo grado rappresentando che i comportamenti per i quali è stata decisa la sanzione non sono attribuibili al Rombolà. Si afferma in concreto che il Rombolà non avrebbe commesso alcuna invasione di campo né tenuto comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell’arbitro durante o dopo la gara. Quanto sostenuto dal reclamante, e sopra riportato, non trova conforto nel rapporto dell’arbitro e nel relativo supplemento che, in modo puntuale circostanziato ed esaustivo, riporta i fatti addebitabili al Rombolà. I fatti stessi - per come narrati - non possono, in alcun modo, essere posti in dubbio o attribuiti ad altri soggetti non identificati. Anche la sanzione irrogata appare congrua qualora si valuti il contesto in cui i fatti di cui è esame sono stati posti in essere (clima di grave intimidazione e violenza, in particolar modo a fine gara, nonostante la nutrita presenza di Forze dell’Ordine) ed il ruolo rivestito dal Rombolà (Presidente della società Nuova Gioiese). Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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