COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.14 della ASSOCIAZIONE CALCIO CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui ai Comunicati Ufficiali n.36 e 39 rispettivamente del 14.10.2010 e del 21.10.2010 (omologazione del risultato della gara AC Campana – Schiavonea Calcio del 10.10.2010 con il punteggio di 1 – 2 acquisito sul campo, campionato di 1^Categoria; squalifica per OTTO gare per il calciatore SCALERA Leonardo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.14 della ASSOCIAZIONE CALCIO CAMPANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui ai Comunicati Ufficiali n.36 e 39 rispettivamente del 14.10.2010 e del 21.10.2010 (omologazione del risultato della gara AC Campana – Schiavonea Calcio del 10.10.2010 con il punteggio di 1 – 2 acquisito sul campo, campionato di 1^Categoria; squalifica per OTTO gare per il calciatore SCALERA Leonardo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, negando che il calciatore Scalera Leonardo possa essere rientrato in campo con l'accappatoio dopo essere stato espulso e rientrato negli spogliatoi per fare la doccia; sentito il direttore di gara il quale ha confermato il referto; Osserva Il reclamo verte sulla presunta irregolarità della gara in esame, della quale si chiede la ripetizione a seguito di presunto errore tecnico dell'arbitro che avrebbe accordato un goal alla SS Schiavonea realizzato da calcio di punizione indiretto, calciato in porta direttamente senza che il pallone venisse deviato da alcun calciatore. Il Giudice Sportivo, che ha rigettato il reclamo in prima istanza omologando il risultato conseguito sul campo, ha ritenuto: a) che le decisioni di natura tecnica adottate dall'arbitro sono devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, ai sensi dell'art.5 del regolamento di gioco; b) che, in ogni caso quanto assunto dalla reclamante non trova risconto negli atti ufficiali di gara. Ed invero, si legge nel supplemento di referto redatto dal direttore di gara quanto segue: “al 48° del secondo tempo fischiavo un calcio di punizione diretto in favore della squadra Schiavonea; battuto regolarmente il calcio di punizione finiva in rete ... Si precisa che il sottoscritto ha alzato il braccio dopo che il pallone era entrato in rete per indicare il centro del campo e convalidare la segnatura della rete ...”; Sentito dalla presente commissione, l'arbitro ha confermato integralmente il rapporto precisando che la gara è terminata regolarmente al termine del recupero concesso, come riportato nel supplemento di rapporto. Non sussistono, pertanto, validi motivi per discostarsi dalla decisione adottata dal giudice di prima istanza. Riguardo alla squalifica del calciatore Scalera Leonardo, l'arbitro identifica lo stesso come “il calciatore da me precedentemente espulso” che “entrava in campo in accappatoio minacciandomi ... spingendomi e trattenendomi per le braccia procurandomi un forte dolore”. Non ha pregio la doglianza della società reclamante su un presunto errore di persona, vista la precisa ricostruzione offerta dal direttore di gara, che ha identificato senza dubbi e con estrema precisione lo Scalera anche per l'accappatoio indossato dallo stesso, ribadendo tale circostanza davanti alla commissione. L’arbitro ha chiarito invece che il calciatore Scalera non ha tenuto un comportamento minaccioso nei suoi confronti, limitandosi a tenerlo per un braccio protestando vibratamente. Per tale motivo è equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore. P.Q.M. In parziale accoglimento riduce la squalifica del calciatore SCALERA Leonardo a sei gare effettive; rigetta il reclamo nel resto; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.
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