COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.26 della POLISPORTIVA SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (squalifica per CINQUE gare del calciatore DE ROSE Pietro, ammenda di € 1.150,00 e DIFFIDA)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.26 della POLISPORTIVA SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 11.11.2010 (squalifica per CINQUE gare del calciatore DE ROSE Pietro, ammenda di € 1.150,00 e DIFFIDA) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il gesto antisportivo e violento attribuito al calciatore De Rose Pietro, che colpiva con un calcio alla testa un avversario a terra, secondo la ricostruzione offerta dal referto arbitrale che costituisce prova privilegiata, oltre che di particolare gravità essendo avvenuto a gioco fermo, è stato estremamente pericoloso in quanto avrebbe potuto comportare serie conseguenze; rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità del fatto contestato, tenuto conto che il calciatore colpito non ha per fortuna riportato lesioni gravi; considerato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità della società reclamante per i gravissimi episodi descritti negli atti ufficiali di gara e che, comunque, appare conforme a giustizia ridurre parzialmente la sanzione dell’ammenda inflitta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’AMMENDA ad € 900,00 (novecento,00) confermando la DIFFIDA; conferma per il resto e dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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