COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.28 della Società NUOVA TORRE MELISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 11.11.2010 (squalifica fino al 23.12.2010 dell’allenatore PORCELLI Raimondo)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.28 della Società NUOVA TORRE MELISSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 11.11.2010 (squalifica fino al 23.12.2010 dell’allenatore PORCELLI Raimondo) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito la reclamante che ha richiamato i motivi del ricorso per chiederne l'accoglimento con riforma del provvedimento impugnato; ritenuto che la condotta del sig. Porcelli Raimondo va inquadrata in una fattispecie di comportamento irriguardoso reiterato nei confronti del direttore di gara e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica fino al 30 novembre 2010; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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