COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (154) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN GIOVANNELLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AI SIGG. DAVIDE CRUPI E DAMIANO DI BONA (calciatori) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 35 del 14.10.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 23 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (154) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN GIOVANNELLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 AI SIGG. DAVIDE CRUPI E DAMIANO DI BONA (calciatori) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 35 del 14.10.2010). la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, con i reclamanti che hanno chiesto l’integrale accoglimento del gravame, mentre il rappresentante della Procura Federale ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue. I fatti in esame risultano ampiamente dimostrati alla luce delle risultanze delle scrupolose indagini che hanno permesso di ricostruire l’accaduto attraverso la documentazione depositata in atti ed il contenuto delle deposizioni rese dai vari tesserati. Peraltro anche nel reclamo non si mette in discussione la dinamica dell’evento, ed i ricorrenti si limitano ad addossare la responsabilità dell’illecito al sig. Chirico, che avrebbe agito di sua iniziativa traendo in inganno i due calciatori e lasciando gli altri dirigenti all’oscuro della sua iniziativa. Questa tesi però non regge all’evidenza dei fatti, poiché è palese che i due giocatori erano perfettamente consapevoli di quanto si stava ponendo in essere e non è pensabile che in buona fede ritenessero lecito far giocare un calciatore sotto falso nome. Il calciatore Crupi ben sapeva che stava disputando la gara sotto il nome del compagno di squadra Di Bona, dal momento che ha risposto all’appello dell’arbitro durante il riconoscimento pre-partita rispondendo non al proprio nominativo ma a quello del Di Bona. Anche quest’ultimo era pienamente consapevole dell’illecito perché altrimenti, interrogato in sede di indagini, avrebbe negato di aver partecipato all’incontro, mentre anche di fronte all’evidenza dei riscontri ha preferito continuare a mentire. Bene ha fatto quindi la Commissione Territoriale a dichiarare la responsabilità disciplinare dei due calciatori sanzionandoli nella misura risultante dall’impugnata decisione. Priva di pregio è anche la richiesta della società di essere prosciolta perché i suoi massimi dirigenti non erano a conoscenza dell’accaduto; prescindendo dall’equivoco atteggiamento tenuto nell’occasione dal presidente del sodalizio, rimane comunque innegabile che la società risponde per responsabilità oggettiva del comportamento antiregolamentare tenuto dai suoi tesserati, e sotto questo profilo merita di essere sanzionata. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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