COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.32 della Società A.S.D.SOVERATO VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 18.11.2010 (ammenda di € 350,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.32 della Società A.S.D.SOVERATO VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.58 del 18.11.2010 (ammenda di € 350,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante ASD Soverato Virtus impugna la delibera del primo giudice che ne ha sanzionato la responsabilità in quanto propri giocatori e dirigenti, non identificati, davano vita ad una rissa con dirigenti e giocatori della squadra avversaria nello spiazzo antistante gli spogliatoi al termine della gara Real Sersale – Soverato. Sostiene la reclamante che i propri tesserati non avrebbero avuto una parte attiva negli avvenimenti ma si sarebbero limitati nell’occasione a difendersi dall’aggressione dei tesserati del Sersale. I fatti per come narrati dal Commissario di Campo non possono essere posti in dubbio e con essi le conseguenti responsabilità. Si legge nel rapporto difatti che la rissa vedeva la partecipazione dei tesserati del Soverato, ma che la stessa era insorta per iniziativa dei tesserati del Sersale. Appare, pertanto. necessario tener conto di tale elemento ai fini della valutazione della congruità della sanzione, che va rimodulata. Il reclamo è pertanto da accogliere riducendo l’ammenda a € 200,00 P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 200,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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