COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.33 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 25.11.2010 (ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.33 della Società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 25.11.2010 (ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante si duole della decisione del primo giudice che ha sanzionato il comportamento dei propri sostenitori che durante una gara intonavano cori offensivi nei confronti dell’arbitro, indirizzavano sputi, colpendolo, contro uno degli assistenti arbitrali ed esponevano uno striscione offensivo nei confronti di una squadra avversaria. Sostiene la reclamante che lo striscione era indirizzato ad un proprio dirigente e non ad altra società. Le doglianze della reclamante appaiono da accogliere con riferimento a tale ultima contestazione, che appare da ridimensionare nella gravità, per cui la pena va rimodulata. In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione ad € 400,00. P.Q.M. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 400,00 (quattrocento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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