COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.34 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.07 A del 25.11.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore CIMINO Luigi).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 09 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.34 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.07 A del 25.11.2010 (squalifica fino al 30/06/2011 del calciatore CIMINO Luigi).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la squalifica in epigrafe consegue al comportamento del tesserato Cimino Luigi a cui è contestata l’entrata abusiva in campo ed il tentativo di colpire l’arbitro senza riuscirvi. La reclamante nega ogni responsabilità del tesserato. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere posti n dubbio ma, ritiene questa Commissione, che la pena vada rimodulata. Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a tutto il 30 aprile 2011. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CIMINO Luigi fino al 30 APRILE 2011; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamane.
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