COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 2.12.2010 (inibizione fino al 31/3/2011 del dirigente AMODIO Pasquale – già inibito fino al 27.01.2011- , squalifica per QUATTRO gare del calciatore BOMPAROLA Davide).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.41 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 2.12.2010 (inibizione fino al 31/3/2011 del dirigente AMODIO Pasquale – già inibito fino al 27.01.2011- , squalifica per QUATTRO gare del calciatore BOMPAROLA Davide). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva che i fatti imputati al Sig. Amodio Pasquale, così come descritti dal direttore di gara, non lasciano dubbi interpretativi. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal calciatore Sig.Bomparola Davide, i fatti allo stesso imputabili sono allo stesso riconducibili. Tuttavia la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all’entità e alle modalità descritte ed in particolare va tenuto conto che il calciatore non pronunciava alcuna frase contenente minacce di violenza nei confronti del direttore di gara: P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica inflitta a calciatore BOMPAROLA Davide a TRE gare; rimane confermato nel resto la decisione del giudice di 1° grado; dispone incamerarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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